Fioravante Bosco (Uil Av/Bn): "Soddisfazione per decisione Corte dei Conti su incentivi funzioni tecniche"

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Benevento, 9 maggio 2018. – La Uil Avellino/Benevento rende noto che, in attesa della sottoscrizione definitiva dei CCNL dei comparti delle Funzioni Locali e della Sanità, la Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti con l’Adunanza n° 6 del 10 aprile 2018 pone  finalmente la parola fine alla complessa vicenda degli incentivi di natura tecnica, e in parte amministrativa, connessi all’espletamento delle attività  procedimentali e di verifica per gli  appalti pubblici.   Come si ricorderà, anche successivamente alle modifiche intervenute con la legge di bilancio del 2018 (art. 1 comma 526), alcuni pronunciamenti delle Sezioni Regionali avevano manifestato orientamenti contrapposti, lasciando così di fatto molte pubbliche amministrazioni ancora interdette sull’opportunità di procedere all’immediato pagamento delle spettanze dovute al personale incaricato delle funzioni disciplinate dall’art. 113, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Sostanzialmente, molti Enti erano in attesa di un definitivo pronunciamento, che escludesse detti emolumenti dal tetto dei trattamenti economici accessori, previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n° 75/2017. Diversamente si sarebbe dovuto procedere anche per il 2018 a riduzioni di importo equivalente di altre voci costituenti il fondo per il trattamento economico accessorio di tutto il personale dell’Ente interessato. Con l’Adunanza  sopra richiamata, la Corte non lascia alcun dubbio residuo, e l’enunciazione che ne consegue assume i caratteri di nettezza e inequivocità, che consentono sin d’ora di rendere pienamente esigibili  i pagamenti dei corrispettivi dovuti al personale per gli appalti di lavori, servizi e beni  in relazione ai quadri economici di riferimento, approvati successivamente alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio, senza alcuna compensazione nei confronti di altre voci costituenti il fondo per la contrattazione decentrata per l’anno corrente e successivi. Questo il tenore dell’enunciato: “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo. n. 50/2016, nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex-lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017”.

Ciò premesso, la Uil Avellino/Benevento rammenta che, per consentire il pagamento delle prestazioni rese, si dovrà verificare negli ambiti locali di riferimento che la determinazione dirigenziale preveda lo specifico accantonamento (fino al 2% del valore dell’importo posto a base di gara), e nel contempo l’individuazione delle figure addette alle funzioni disciplinate dall’art.113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016. Contestualmente, in sede di contrattazione decentrata dev’essere approvato il regolamento per la ripartizione delle risorse, ai sensi dell’art. 113 comma 3, del decreto in parola, al lordo degli oneri riflessi. Solo in presenza di tali condizioni i corrispettivi potranno essere erogati.

“Esprimo grande soddisfazione – dichiara Fioravante Bosco (Uil Av/Bn) – poiché la decisione assunta dalla Corte dei conti coincide perfettamente con l’interpretazione che avevo dato sulla questione, atteso che non sarebbe stato possibile penalizzare centinaia di lavoratori di un Ente per avvantaggiarne una minoranza! D’altro canto, una decisione del genere – conclude Bosco– sarebbe stata assolutamente illegittima e priva di una precisa norma legislativa, in quanto scaturente da un grossolano abbaglio che aveva colpito prima faciela stessa Corte dei conti”.

Ufficio stampa Uil Benevento

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