Bosco (Uil): Bisogna scindere la questione sicurezza dal tema immigrazione e integrazione

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Benevento, 9 ottobre 2018.La Uil Avellino/Beneventocomunica che lo scorso 5 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

In primis, va osservato che è stato usato dal Governo un approccio d’emergenza, malgrado gli sbarchi nell’ultimo anno siano calati quasi del 90%: non c’erano dunque reali motivazioni per l’urgenza, se non quelle del risalto mediatico.

In ogni caso, il DL è stato firmato dal Capo dello Stato con alcune limature sul testo necessarie a non incorrere nel rischio di incostituzionalità ed accompagnato da una lettera che richiama Governo e Parlamento a osservare al massimo la correttezza delle norme dal punto di vista del rispetto della Carta Costituzionale.

Ora il provvedimento passa all’esame del Parlamento dove dovrà essere approvato entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla GU, pena la decadenza del dispositivo.

Prima di passare ad un breve esame dei principali articoli che modificano la condizione dei richiedenti asilo o protezione, vale la pena di ricordare alcuni aspetti di questa delicate materia:

Preambolo:

1) L’articolo 10 comma. 3 della Costituzione recita che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica.

2) In Italia gli organi che si occupano divalutare le richieste diprotezione o asilo  si chiamano“Commissioni Territoriali”,afferiscono al Ministero dell’Interno, sono una trentina circa, comprese le “sezioni” che coadiuvano le Commissioni più oberate di richieste.

L’esame si basa su di un colloquio personale svolto allo scopo di sentire le ragioni della richiesta di protezione da parte dello stesso straniero richiedente. Finora le autorità hanno valutato innanzitutto se il richiedente è riconoscibile quale rifugiato, in subordine se gli è riconoscibile la protezione sussidiaria e, in subordine ancora (ai sensi dell’art. 32, co. 3, d. lgs. 25/2008 e dell’art. 5, co. 6, d.lgs. 286/1998) se gli è riconoscibile una forma di “protezione umanitaria”e il relativo permesso di soggiorno a tale titolo.

3) La Convenzione di Ginevra (1951) definisce “rifugiati” tutti coloro che chiedono protezione (o “asilo”) ad uno Stato diverso da quello di cui hanno la cittadinanza o in cui sono domiciliati se apolidi, perché hanno già subito o temono di subire in futuro una persecuzione per ragioni di razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche, appartenenza a un determinato gruppo sociale.

A coloro, invece, che fuggono da una situazione di conflitto oppure da una condanna a morte o dal rischio di essere torturati o sottoposti a trattamenti inumani e degradanti viene riconosciuta la c.d. protezione sussidiaria.

4) Le precedenti casistiche esauriscono il novero delle possibili forme di protezione internazionale ossia i casi in cui gli stranieri richiedenti devonoessere protetti e accolti nel Paese in cui hanno chiesto asilo perché, se tornassero indietro, verrebbero (o rischierebbero di essere) perseguitati, torturati, o peggio. Fuori da questi casi, o si viene rimpatriati o – se in presenza di gravi motivi di carattere umanitario che impediscono il rimpatrio al cittadino straniero – le Commissioni possono valutare di concedere un particolare permesso denominato “umanitario”.

Cosa prevede ora il decreto

 

In totale sono 40 gli articoli che formano il testo del DL. Ecco un sunto dei provvedimenti più importanti e significativi limitati al tema dell’immigrazione e dell’asilo, mentre in calce potrete trovare il  linkcontenente il testo completo del decreto.

Immigrazione: i punti salienti del DL

  • Richiesta di asilo politico (art. 1 bis): vengono aumentati quel tipo di reati che annullano la sospensione della richiesta di asilo politico, dopo una condanna in primo grado. In questo caso – anche in assenza di una condanna definitiva – viene data comunicazione alla Commissione Territoriale competente che provvede all’audizione dell’interessato ed a prendere una decisione. I reati in questione sono violenza sessuale, spaccio, furto e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. In caso di rigetto della domanda, il richiedente ha comunque l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di un ricorso avverso la decisione della Commissione. In genere però quello che succede è che all’interessato viene messo in mano un decreto di espulsione con l’ordine di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni. Ordine a cui raramente segue un esodo volontario. Il rischio, insomma, è un aumento della presenza irregolare.
  • Abolizione protezione umanitaria (art. 1): fino a ieri la norma poteva garantire, in caso di situazioni di emergenza umanitaria, un permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che ne avessero fatto richiesta.  Nella versione iniziale del DL, si pensava a una abolizione e a una sostituzione con un permesso di soggiorno della durata di un anno per motivi civili o di calamità naturali nei paesi di origine. Alla fine invece si è optato per “casi speciali di permesso di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”. Chi ha già vigente un permesso per protezione umanitaria, alla scadenza, gli viene concesso un permesso umanitario speciale.
  • Trattenimento nei centri per il rimpatrio (art. 2): vengono raddoppiati i tempi di “trattenimento” da un massimo di 90 giorni a 180 giorni anche per la verifica di identità. Trattenimento in “strutture idonee” anche per i migranti destinati all’espulsione;
  • Fondi per i rimpatri (art. 6) : oltre ai fondi concessi in passato, vengono stanziati altri 500.000 euro per il 2018, 1,5 milioni per il 2019 e 500.000 euro per il 2020.
  • Istituzione delle Unità di Dublino (art.11) – Per la soluzione di controversie, vengono istituite 3 unità presso il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione e presso prefetture territoriali.
  • Sprar (art. 12): i piccoli centri che ospitano i migranti, sotto l’egida dei Comuni, non potranno più accogliere i richiedenti asilo ma soltanto minori non accompagnati e chi ha già ricevuto la protezione internazionale.
  • Iscrizione anagrafica (art. 13) – Il permesso di soggiorno è valido anche come documento di identità, ma non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica;
  • Acquisizione e Revoca della cittadinanza (art. 14): se una persona viene ritenuta un possibile pericolo per lo Stato, potrebbe scattare la revoca della cittadinanza in caso di condanna in via definitiva per reati legati al terrorismo. Allo stesso modo, una domanda di cittadinanza potrà essere rigettata anche se presentata da chi ha sposato un cittadino o cittadina italiana.  E’ stato osservato da molti giuristi che il creare due livelli di cittadinanza (chi è nato in Italia e non la può perdere; chi è nato all’estero e gli può essere revocata) sarebbe in contrasto con lo spirito della Carta Costituzionale.
  • Tempi e costi della naturalizzazione – I costi per una domanda di naturalizzazione salgono da 200 a 250 €. Aumentano anche i tempi dell’Amministrazione per le risposte: da 24 a 48 mesi;
  • Gratuito patrocinio (art.15) – Nel processo civile, quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso; quindi se un avvocato vuole assistere comunque il ricorrente, lo dovrà fare a sue spese.

“Quando i popoli si impoveriscono – commenta Fioravante Bosco (Uil Av/Bn)–  aumenta l’intolleranza e la richiesta di sicurezza che, tuttavia, dovrebbe essere scissa dalla questione immigrazione. L’Europa non sta dando un esempio di come si gestiscono queste cose, ma i singoli Stati fanno anche peggio”.

Ufficio stampa Uil Benevento

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