Decreto sicurezza: quali sono le nuove norme

Bosco: da oggi si potranno combattere con mezzi più idonei il problema dell’accattonaggio e del fenomeno dei parcheggiatori abusivi

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Benevento, 4 dicembre 2018. – Fioravante Bosco, segretario generale aggiunto della Uil Avellino/Benevento, rende noto che sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”. La legge è in vigore da oggi 4.12.2018. Essa, oltre alla norma salva-prefetture (insieme a quella di Benevento ve ne erano altre 22 a rischio chiusura!) contiene numerose norme di rilievo sociale fra cui le seguenti relative alla circolazione stradale:
a)  Art. 7 CDS – L’attività di parcheggiatore non autorizzato, nel caso di seconda infrazione o svolta con l’impiego di minori, diventa illecito penale (art. 21-sexies);
b)  Art. 93 CDS – Le modifiche dell’art. 93 vietano a chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero, salvo la disponibilità dei veicoli in particolari forme documentate di leasing, comodato o noleggio s.c. (art. 29-bis);
c) Art. 132 CDS – L’articolo 132 CDS, secondo cui il veicolo immatricolato all’estero può circolare in Italia al massimo  per un anno, prevede ora che, scaduto questo termine, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario può chiedere all’UMC competente un foglio di via per lasciare il territorio nazionale. Circolando oltre l’anno la sanzione pecuniaria è aumentata,  il veicolo è praticamente sequestrato e, se non si provvede come sopra detto, entro 180 giorni viene confiscato (art. 29-bis);
d) Art. 196 CDS – L’articolo 196 CDS ha introdotto delle precisazioni sulla figura di obbligato in solido: per l’art. 94 c. 4 bis è tale non più il proprietario del veicolo ma l’intestatario temporaneo; nel caso di veicoli immatricolati all’estero e circolanti in Italia è la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo (art. 29-bis);
e) – Art. 213 e 214-bis CDS – Il nuovo testo dell’art. 213 CDS introduce sostanziali modificazioni nella normativa del sequestro per confisca dei veicoli (art. 23-bis):

  1. tutti i veicoli sequestrati, compresi ciclomotori e motocicli, devono essere affidati in custodia agli interessati (proprietario, conducente, genitore in caso di minorenne, ecc.);
  2. in caso di impossibilità o rifiuto, il veicolo è depositato in depositeria ai sensi dell’art. 214-bis con obbligo di tempestivo ritiro, successivo alla comunicazione pubblicata nel sito internet istituzionale della prefettura-UTG competente, altrimenti: trasferimento immediato di proprietà;
  3. la circolazione con veicolo sequestrato comporta il trasferimento del veicolo in proprietà al soggetto di cui all’art. 214-bis, cui viene consegnato, nonché la revoca della patente;
  4. è sempre disposta la confisca dei veicoli (non solo ciclomotori e motocicli) adoperati per commettere reati diversi da quelli previsti dal CDS.
  5. f) – Art. 214 CDS – Disposizioni analoghe a quelle del caso precedente sono previste per il fermo amministrativo dei veicoli (art. 23-bis);
    g) – Art. 215-bis CDS – Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati – introdotto nuovo articolo (art. 23-bis);
    h) – DLG 66/1948 – Con le nuove disposizioni sul blocco stradale, ostacolare la libera circolazione con ingombri e ostruzioni è illecito penale non solo per le strade ferrate ma anche per le strade ordinarie. È illecito amministrativo l’ostruzione di strada ordinaria col proprio corpo (art. 23).

“Oltre a confermare la soddisfazione per il salvataggio della Prefettura di Benevento – afferma Fioravante Bosco – va sottolineato il fatto che, d’ora in poi si potranno combattere con mezzi più idonei il problema dell’accattonaggio e del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, in quanto le rispettive violazioni, in caso di recidiva, diventeranno di natura penale”.

Ufficio stampa Uil Benevento

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