Nomine nello staff del Sindaco illegittime, Gallo (Casagiove Libera) scrive al Prefetto

0 1.984

CASAGIOVE (CASERTA) – L’esponente di “Casagiove libera” Cristian Bruno Gallo ha inviato una nota al prefetto di Caserta per chiedere l’annullamento di tutti i decreti di nomina dello Staff del Sindaco di Casagiove perché illegittimi. Secondo il consigliere di minoranza il primo cittadino Giuseppe Vozza avrebbe violato una serie una serie di articoli nelle nomine effettuate in questi primi mesi di sindacatura. Ecco il testo integrale.

Esimio Prefetto,

lo scrivente, Cristian Bruno Gallo, in qualità di Consigliere Comunale di minoranza del Comune di Casagiove,  rimette alla Sua attenzione quanto di seguito si espone.

PREMESSO

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 13/10/2020 è stato istituito presso il Comune di Casagiove l’Ufficio di Supporto, quale struttura posta alle dirette dipendenze del Sindaco, composto da una figura di “Coordinatore” e da massimo “tre Collaboratori”.

La suddetta delibera è stata successivamente modificata con atto di G.C. n. 23 del 26/11/2020, incrementando da tre a SETTE il numero massimo dei Collaboratori dell’Ufficio di Supporto al Sindaco ed alla Giunta.

Il Sindaco del Comune di Casagiove, nella persona del Dott. Giuseppe Vozza, in forza dei richiamati atti deliberativi, ha decretato la nomina di n. 6 “Collaboratori” all’ “Ufficio di Supporto al Sindaco ed alla Giunta” a mezzo dei seguenti decreti sindacali:

  1. 21226 del 14/10/2020
  2. 24541 del 27/11/2020
  3. 2483 del 02/12/2020
  4. 25180 del 07/12/2020
  5. 682 del 12/01/2021
  6. 3083 del 08/02/2021.

Tutti i Collaboratori nominati sono chiamati a svolgere le attribuzioni di competenza in MODO VOLONTARIO E A TITOLO GRATUITO, senza vincolo di subordinazione ex art 2222 del codice civile e con espressa rinuncia ad ogni pretesa contributiva, previdenziale e fiscale nei confronti dell’Ente comunale.

Tutto quanto premesso, con la presente si contesta la assoluta illegittimità dei decreti sindacali sopra elencati, aventi ad oggetto la nomina di “Collaboratori Ufficio di Supporto al Sindaco ed alla Giunta” per i seguenti

MOTIVI:

  1. VIOLAZIONE DELL’art. 90 T.U.E.L.

Nella Delibera di Giunta n. 8 del 13/10/2020, richiamata espressamente a base di ogni singolo decreto sindacale di nomina, si dà atto che gli incarichi di “STAFF” sono conferiti e consentiti dalla normativa del TUEL, precisamente “ex art. 90 TUEL”, nonché dalla L. n. 135 del 7/08/2012, art. 5 comma 9.

Senonchè, nel contenuto degli atti si legge successivamente che le figure di “Coordinatore” e di “Collaboratori” dell’Ufficio Staff sono state individuate sulla base dei seguenti criteri:

  1.  dichiarazione di disponibilità a svolgere le attribuzioni di competenza;
  2.  volontarietà ad espletare gli incarichi conferiti;
  3.  gratuità dell’incarico per ragioni di contenimento dei costi.

Pare opportuno, dunque, soffermarsi su quali siano i presupposti per il conferimento di un incarico ex art. 90 del TUEL. L’articolo in questione, rubricato “Uffici di supporto agli organi di direzione politica”, prevede testualmente:

“1. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presedente della provincia, della giunta o degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa e senza assegni.”

“2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”.

“3. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.”

Come si evince, sul piano delle fonti, la legge, come anche la giurisprudenza contabile, demanda al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la possibilità di costituire uffici cd. di “staff”, laddove il Comune di Casagiove ha ritenuto sufficiente procedere con una semplice Delibera di Giunta: la n. 8 del 13/10/2020.

Sul piano della configurazione dell’incarico di “staffista” si evince dalla normativa che l’ente comunale è tenuto ad instaurare con i soggetti nominati ex art. 90 TUEL un rapporto di lavoro subordinato a carattere oneroso.

Si legge, infatti, testualmente di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, a carattere oneroso. Si legge di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali, senza alcuna menzione di volontarietà e, soprattutto, di gratuità dell’incarico.

A tale riguardo sono numerose e concordi le pronunce della giurisprudenza contabile e dei pareri espressi dalle varie SRC, le quali hanno più volte ribadito che l’art. 90  comma 2 TUEL non ammette forme di collaborazione al di fuori del lavoro subordinato oneroso, in ragione dell’esigenza di tutelare i principi come la dignità del lavoro, nonché al fine di evitare l’esposizione dell’ente a rischi legali e di contenzioso.

In definitiva, il rapporto dei soggetti di cui all’art. 90 TUEL non può che essere di tipo oneroso e comunque inquadrabile in uno degli schemi giuridici previsti dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di lavoro, anche in ragione del fatto che l’inserimento di un soggetto nell’organizzazione pubblica, per quanto in strutture di staff, non può non comportare la soggezione al potere di controllo e di indirizzo necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali, con le conseguenze che si ricollegano ad un rapporto di servizio” (SRC Campania, deliberazione n. 213/2015/PAR, espressamente richiamata da SCR Basilicata, deliberazione n. 38/2018/PAR, SCR Lombardia, n. 292/2015/PAR e da ultima SCR Lombardia n. 444/2019/PAR ) .

Ad ulteriore conferma della onerosità e del corretto inquadramento del rapporto di lavoro de quo vi è al secondo comma dell’art. 90 TUEL l’espresso richiamo alla applicabilità della contrattazione collettiva, al fine di  fornire alla figura dello “staffista” una disciplina ed una tutela sotto il profilo della retribuzione.

Se si ragionasse in termini di gratuità, inoltre, non avrebbe senso la statuizione del comma 3 dello stesso art. 90 TUEL, il quale in merito alla corresponsione delle voci accessorie componenti la retribuzione, legittima la Giunta, con provvedimento motivato, a sostituire il trattamento economico accessorio previsto dalla contrattazione nazionale con un unico emolumento, comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della  prestazione individuale.

  1. VIOLAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 9, D.L. 95/2012, succ.ve modif. ed integr.

Fermo quanto innanzi, la configurazione “volontaria” e “gratuita” degli incarichi di “Collaboratore” degli Uffici di Supporto al Sindaco è da escludersi anche in applicazione della normativa in materia di Spending Review, richiamata anch’essa espressamente a base degli atti qui contestati per legittimare il “contenimento dei costi” , nonché la carenza di personale .

L’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012, nella sua attuale formulazione, frutto delle modifiche apportate dall’art. 6 D.L. 90/2014, convertito in L. 114/14, e dall’art. 17 comma 3 della L. 124/2015,  stabilisce che :

“è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni (…..) di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni (…)

“Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno non prorogabile né rinnovabile presso ciascuna amministrazione.”

In breve: fermo l’ambito soggettivo della norma in commento, ovvero il potere delle amministrazioni pubbliche di nominare o conferire incarichi a lavoratori dipendenti collocati in quiescenza, è inequivocabile ed incontrovertibile che la gratuità è consentita per i soli incarichi di studio e consulenza e per incarichi dirigenziali o direttivi; in riferimento, poi, a questi ultimi, con l’ulteriore obbligo di inserire un limite di durata di un anno non rinnovabile e non prorogabile.

In attuazione di detta disposizione il Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione ha emanato la circolare 4 dicembre 2014 n. 6 e la circolare n. 4 del 10 novembre 2015, ove è specificato che per le norme di divieto vige il criterio della stretta interpretazione ( come chiarito dalla stessa Corte dei Conti con delib. N. 23/2014/PAR) .

Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarico di studio e consulenza, incarichi dirigenziali e direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati, purchè gratuiti e limitati nel tempo.

Tra l’altro, la predetta circolare ha, altresì, specificato che ai fini dell’applicazione del divieto debba considerarsi non la natura giuridica del rapporto, quanto l’oggetto dell’incarico poiché diventa necessario verificare se l’effettiva prestazione dedotta in contratto rientri in quelle tassativamente vietate, con la conseguenza che per tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti nelle categorie elencate restano applicabili le disposizioni relative ai requisiti ed alle modalità di scelta dei soggetti e alle procedure di conferimento contenute nell’ art 7 del D.Lgs. 165/2001 – Testo Unico sul Pubblico Impiego.

 Le dette conclusioni sono state inoltre confermate dalla SCR Calabria con delib. N. 27/2018/PAR, dalla SCR Umbria con  Delib. N. 77/2018/PAR, e dalla SRC della Liguria con Delib. N. 27/2016/PAR.

Quest’ultima, in particolare, espressamente richiamata e riportata nei decreti sindacali qui contestati, specifica in realtà che :

“tra gli incarichi direttivi o dirigenziali che non si possono conferire al personale in quiescenza rientrano anche quelli conferiti con i contratti di diritto privato previsti dall’art. 90 TUEL”, dovendosi intendere quali “contratti di diritto privato” i rapporti di lavoro subordinato, a carattere oneroso, che si instaurano tra l’ente locale ed il personale cd. di “staff ” .

  • VIOLAZIONE art. 107 T.U.E.L.

Infine, ma non da ultimo, si sottopone all’attenzione la seguente ed ulteriore considerazione.

Anche a voler ritenere i decreti adottati dal Comune di Casagiove conformi a legge, resta pur sempre che gli incarichi e/o le cariche aventi ad oggetto attività di studio e /o consulenza o anche dirigenziali e/o direttive, conferite a personale “in quiescenza”, sono di competenza della Dirigenza e non del Sindaco.

Difatti il primo comma dell’art 107 TUEL dispone che “spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la questione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.”

Da tanto si desume agevolmente che laddove l’ente comunale abbia necessità di procedere al conferimento di incarichi a personale in quiescenza negli ambiti tassativamente elencati della norma di cui art. 5 co. 9 del D.L. 95/2012 , succ. mod. e int., sono i Dirigenti che provvedono alla nomina con Determinazione Dirigenziale e non il Sindaco con decreto Sindacale.

In materia di risorse umane è altrettanto lapidario al riguardo il Testo Unico sul Pubblico Impiego, il quale all’articolo 7 ribadisce che le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi individuali, ma disciplina tassativamente i requisiti e le modalità di scelta dei soggetti, nonchè le procedure di conferimento, a pena di illegittimità.

Si riporta testualmente il comma 6 dell’articolo in esame:

Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

  1. a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
  2. b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  3. c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
  4. d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il DIRIGENTE che ha stipulato i contratti (…..).

Alla luce, dunque, della esposta ricostruzione normativa ed alla citata giurisprudenza tutti i decreti emanati dal Sindaco del Comune di Casagiove, in persona del Dott Giuseppe Vozza, aventi ad oggetto la “nomina di Collaboratori Ufficio Supporto al Sindaco e alla Giunta” DEVONO ESSERE DICHIARATI ILLEGITTIMI per le seguenti

CONCLUSIONI :

  1. VIOLAZIONE dell’ARTICOLO 90 T.U.E.L. , D. Lgs. 267/2000

La citata norma prevede che gli uffici di Staff sono posti in diretta collaborazione col vertice politico (Sindaco, presidente della Prov. Giunta ed Assessore) per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo , i cui rapporti dei soggetti incaricati di tali funzioni devono avere carattere necessariamente oneroso.

Quindi, ai sensi del comma 1 e 2 del precitato articolo, non è possibile nominare e/o assumere un componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco a titolo gratuito (Sent. Corte dei Conti SRC  Basilicata n. 38/2018, SRC Lombardia n. 615/2018).

  1. VIOLAZIONE ART. 5 co. 9 , D. L. n. 95 del 6/7/2012, D.L. 65/2012, convertito in L. 135 del 7/8/2012 , con successive integrazioni e modifiche.

 Il primo cittadino di Casagiove, giova ribadirlo, non ha nominato CONSULENTI occasionali per uno studio specifico ma ha conferito veri e propri INCARICHI di Supporto al Sindaco ed alla Giunta, alle loro dirette dipendenze, senza rispettare gli obblighi e le procedure previste dall’art. 90 del TUEL.

In realtà è vero che l’articolo in commento prevede, tra l’altro, anche la possibilità di conferire incarichi di consulenza, studio, dirigenziali e direttivi a soggetti in quiescenza, ma la giurisprudenza amministrativa e contabile fa rientrare tali tipi di incarichi tassativamente in conferimenti di prestazioni a termine, finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell’ente, e che presuppongono specifici requisiti culturali e professionali.

In buona sostanza il tentativo di giustificare i decreti di nomina di supporto al Sindaco ed alla Giunta richiamando una norma non attinente al caso in questione a parere dello scrivete è illogico e fuorviante, con l’unico obiettivo di creare una confusione sulla procedura amministrativa adottata.

III)  VIOLAZIONE ARTICOLO 107 T.U.E.L

Le eventuali collaborazioni, così come la gestione delle risorse umane sono di competenza dei Dirigenti delle varie aree e non del Sindaco.

Il Sindaco può solo nominare il Suo Staff nel rispetto di quanto disciplinato e previsto dall’art. 90 del TUEL. Tutti gli altri incarichi di consulenza e di studio che sono disciplinati e previste da altre normative cadono nella competenza dei Dirigenti che provvedono alla nomina con Determinazione Dirigenziale, a norma della vigente disciplina in materia di “risorse umane” di cui all’articolo 7 del T.U. Pubblico Impiego, il quale, in caso di conferimento di incarico individuale disciplina tassativamente requisiti, modalità di scelta e procedura di conferimento a pena di illegittimità.

Anche per questo motivo, la normativa inserita nei decreti di nomina, ossia l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 , non è in alcun modo applicabile  al caso in questione.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

Ho letto e accetto Privacy Policy

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.