Permesso di soggiorno per motivi familiari: è consentito lavorare

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Benevento, 23 maggio 2018. – La Uil Avellino/Benevento comunica che, con la circolare n. 4079 dello scorso 7 maggio, il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si sono espressi sul diritto a lavorare degli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Per la nota congiunta, gli stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari “possono iniziare sin dal loro ingresso in Italia a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari”. Nella circolare si chiarisce in merito all’ammissibilità dello svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Nel testo viene specificato che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Testo Unico Immigrazione (TUI) e dell’art. 14, comma 1, del DPR n. 394/1999, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale. Inoltre, l’art. 5, comma 9-bis, del TUI consente, al soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo, sempre che:

– la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano, all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione (art. 35 del DPR n. 394/1999) oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;

– il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno (cfr. art. 36 del DPR n. 394/1999) e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.

Tale norma si riferisce soltanto ai richiedenti di un permesso per lavoro subordinato e vi era, pertanto, il dubbio sulla possibilità di estenderla anche ai richiedenti di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Tenuto, tuttavia, conto del fatto – si legge nella nota – che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 5, comma 9-bis, del TUI possa trovare applicazione anche in tali casi.

“I soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari – conclude Fioravante Bosco (Uil Av/Bn) – possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla vigente normativa, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari”.

Ufficio stampa Uil Benevento

 

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